Art. 434 Codice penale – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
In breve
L'art. 434 del Codice penale punisce chi compie un fatto diretto a provocare il crollo di una costruzione, o di una sua parte, oppure un altro disastro, al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti. La reclusione va da uno a cinque anni se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità. La pena sale da tre a dodici anni se il crollo o il disastro si verifica effettivamente.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.