Art. 47 Codice penale – Errore di fatto
In breve
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità di chi lo commette, salvo che l'errore derivi da colpa e il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo, nel qual caso la punibilità resta ferma. L'errore sul fatto relativo a un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità solo se ha causato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.