Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 470 Codice penale – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.