Art. 479 Codice penale – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
In breve
Questo articolo punisce il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente di aver compiuto un fatto o che esso sia avvenuto in sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni mai rese, o omette o altera dichiarazioni ricevute, o comunque attesta falsamente fatti che l'atto è destinato a provare. Si applicano le pene stabilite per la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.