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Art. 493 Codice penale – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Codice penale

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

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