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Art. 495-ter Codice penale – Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Codice penale

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria .

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