Art. 497-bis Codice penale – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni .
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Giurisprudenza sull'Art. 497-bis Codice penale
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