Art. 54 Codice penale – Stato di necessità
In breve
L'art. 54 del Codice penale esclude la punibilità di chi commette un fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non causato volontariamente né evitabile in altro modo, purché il fatto sia proporzionato al pericolo. La norma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Si applica anche quando lo stato di necessità deriva dalla minaccia altrui, ma in tal caso del fatto risponde chi ha costretto la persona minacciata a commetterlo.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.