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Art. 566 Codice penale – Supposizione o soppressione di stato

Codice penale

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

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Giurisprudenza sull'Art. 566 Codice penale

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