Art. 568 Codice penale – Occultamento di stato di un figlio
Codice penale · rubrica non ufficiale
( Occultamento di stato di un figlio )
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.