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Art. 595 Codice penale – Diffamazione

Codice penale

In breve

La norma punisce, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, con reclusione fino a un anno o multa fino a diecimila lire. Se l'offesa attribuisce un fatto determinato, la pena sale fino a due anni di reclusione o ventimila lire di multa. Se l'offesa avviene tramite la stampa, altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico, la pena è reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a cinquemila lire. Se colpisce un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, una sua rappresentanza o un'Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 595 Codice penale

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