Art. 598 Codice penale – Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative
In breve
Questa norma esclude la punibilità delle offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori nei procedimenti davanti all'Autorità giudiziaria o a un'Autorità amministrativa, purché le offese riguardino l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, nel decidere la causa, può comunque disporre provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o cancellazione totale o parziale delle scritture offensive e riconoscere alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Se la soppressione o cancellazione non è possibile, sulle scritture viene annotata la sentenza.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.