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Art. 605 Codice penale – Sequestro di persona

Codice penale

In breve

La norma punisce chi priva altri della libertà personale con reclusione da sei mesi a otto anni. La pena sale da uno a dieci anni se la vittima è ascendente, discendente o coniuge, o se il fatto è commesso da pubblico ufficiale con abuso di potere. Se la vittima è minorenne la pena va da tre a dodici anni, elevata a tre-quindici anni con aggravanti, vittima sotto i quattordici anni o trasferimento all'estero. Se il minore sequestrato muore, si applica l'ergastolo. Per i casi di sequestro di minore la pena è dimezzabile se l'imputato collabora concretamente secondo le condizioni indicate. Nel caso base si procede a querela, salvo vittima incapace per età o infermità.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di minore.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 605 Codice penale

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