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Art. 612 Codice penale – Minaccia

Codice penale

In breve

L'art. 612 c.p. punisce chi minaccia ad altri un danno ingiusto con la multa fino a euro 1.032, procedendo a querela della persona offesa. Se la minaccia è grave o avviene nei modi indicati dall'articolo 339, la pena è la reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta nei modi indicati dall'articolo 339, oppure se è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace per età o infermità.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 , ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 612 Codice penale

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