Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 626 Codice penale – Furto per uso momentaneo o necessità

Codice penale · rubrica non ufficiale

(Furti minori )

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (111)

2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.