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Art. 632 Codice penale – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Codice penale

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.

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Giurisprudenza sull'Art. 632 Codice penale

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