Art. 632 Codice penale – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
Giurisprudenza sull'Art. 632 Codice penale
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1980-07-18
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