Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 634 Codice penale – Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Codice penale

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis , turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.