Art. 638 Codice penale – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
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Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .
Giurisprudenza sull'Art. 638 Codice penale
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