Art. 651 Codice penale – Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Giurisprudenza sull'Art. 651 Codice penale
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1982-01-20
1975-01-23