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Art. 669 Codice penale – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Codice penale

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

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Giurisprudenza sull'Art. 669 Codice penale

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