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Art. 672 Codice penale – Omessa custodia e mal governo di animali

Codice penale

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

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Giurisprudenza sull'Art. 672 Codice penale

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