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Art. 690 Codice penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Codice penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

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