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Art. 695 Codice penale – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Codice penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

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Giurisprudenza sull'Art. 695 Codice penale

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