Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 70 Codice penale – Circostanze oggettive e soggettive

Codice penale

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.