Art. 727 Codice penale – Abbandono di animali
In breve
L'art. 727 c.p. punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro; se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena aumenta di un terzo. La stessa pena si applica a chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, causando loro gravi sofferenze. Se il reato di abbandono è commesso mediante l'uso di veicoli, consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 . Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.