Art. 81 Codice penale – Concorso formale. Reato continuato
In breve
La norma stabilisce che chi, con una sola azione od omissione, viola più disposizioni di legge o più volte la stessa disposizione, è punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. La stessa pena si applica a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni. La pena non può comunque superare quella applicabile secondo gli articoli precedenti. Se è stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave .