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Art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

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Giurisprudenza sull'Art. 102 c.p.c.

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