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Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. 178

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

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Giurisprudenza sull'Art. 134 c.p.c.

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