Art. 171-ter c.p.c. – Memorie integrative
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 178
Giurisprudenza sull'Art. 171-ter c.p.c.
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 163-bisTermini per comparire
- Art. 171-bisVerifiche preliminari
- Art. 189Rimessione al collegio
- Art. 269Chiamata di un terzo in causa
- Art. 271Costituzione del terzo chiamato
- Art. 281-duodeciesProcedimento
- Art. 616Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione
- Art. 618Provvedimenti del giudice dell'esecuzione