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Art. 618 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. 178 .

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

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Giurisprudenza sull'Art. 618 c.p.c.

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