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Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

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Giurisprudenza sull'Art. 28 c.p.c.

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