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Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione . (116) 178

La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti ... . 178

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

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