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Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa ... . (54) 178

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito ... . 178

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

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Giurisprudenza sull'Art. 292 c.p.c.

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