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Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

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Giurisprudenza sull'Art. 298 c.p.c.

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