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Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se prima della costituzione ... sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis. 178

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Giurisprudenza sull'Art. 299 c.p.c.

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