Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione ... sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis. 178
Giurisprudenza sull'Art. 299 c.p.c.
4
2013-07-03
1992-03-16
Articoli richiamati
1
Articoli che richiamano questo articolo
3