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Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale

Codice di procedura civile (c.p.c.)

S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

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