Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (58) 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Giurisprudenza sull'Art. 395 c.p.c.
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- Art. 327Decadenza dall'impugnazione
- Art. 329Acquiescenza totale o parziale
- Art. 338Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
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- Art. 391-terAltri casi di revocazione ed opposizione di terzo
- Art. 398Proposizione della domanda
- Art. 656Impugnazioni
- Art. 831Revocazione ed opposizione di terzo
- Art. 840-deciesImpugnazione della sentenza