Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) 72
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Articoli richiamati
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- Art. 283Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
- Art. 373Sospensione dell'esecuzione
- Art. 401Sospensione dell'esecuzione
- Art. 407Sospensione dell'esecuzione
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