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Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) 72

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

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