Art. 407 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione
Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito .
Giurisprudenza sull'Art. 407 c.p.c.
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1992-05-18
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