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Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il ricorso è depositato, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. (171) (173)

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato ; 4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . 173

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Giurisprudenza sull'Art. 369 c.p.c.

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