Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. (171) 173

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; (171) 173

2)i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli. (171) 173

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 362 c.p.c.

1

Articoli richiamati

2

Articoli che richiamano questo articolo

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.