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Art. 390 c.p.c. – Rinuncia

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. (140) (152) (171) 173

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. (171) 173

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