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Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione .152

Il decreto , l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.152

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

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Giurisprudenza sull'Art. 391 c.p.c.

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