Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 41 c.p.c.

2

Articoli richiamati

2

Articoli che richiamano questo articolo

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.