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Art. 391-quater c.p.c. – Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1)la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
2)l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. . Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma. 178

L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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