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Art. 439 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.

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Giurisprudenza sull'Art. 439 c.p.c.

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