Art. 439 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice
Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.
Giurisprudenza sull'Art. 439 c.p.c.
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