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Art. 440 c.p.c. – Comparizione personale delle parti e di rappresentanti sindacali

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; può inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione.

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