Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
In breve
L'art. 442 c.p.c. stabilisce che le controversie derivanti dall'applicazione delle norme su assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari e ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie seguono le disposizioni del capo primo di questo titolo. Le stesse regole valgono per le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi. Per le controversie richiamate dall'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis, invece, non si applicano né le disposizioni di questo capo né quelle del capo primo di questo titolo.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo .