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Art. 451 c.p.c. – Cambiamento del rito in appello

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La sezione della corte di cui all'articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.

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