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Art. 446 c.p.c. – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perché relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.

Nel decidere la causa il giudice non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

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